Il periodo di crisi continua a farsi sentire sulle spalle delle aziende e dei singoli consumatori. Per questi ultimi, quindi, una soluzione per poter ‘respirare’ maggiormente può essere costituita dalla concessione, da parte di un istituto bancario, di un prestito a carattere personale.
In molti vi accedono, ed altrettanti senza però tenere conto, in gran parte dei casi, delle ormai famose clausole vessatorie, il cui difetto è quello di rivelarsi per quel che sono solamente a finanziamento avviato, e non nel momento della firma del contratto.
[da Wikipedia]
Secondo il testo dell’art. 33 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), le clausole vessatorie sono le clausole presenti nei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La necessità di porre attenzione a tali clausole è stata sottolineata da un’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Milano, la quale da tempo ha condotto, tramite tecnici riuniti in commissioni, ricerche circa la presenza di clausole non poi così “favorevoli” per i consumatori e che incidono in maniera determinante sul bilancio familiare.
Lanciato già lo scorso anno da Bankitalia - la quale aveva parlato di ‘indebitamento delle famiglie italiane che ha visto aumentare gli oneri per il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale portando senza dubbio ad una maggiore difficoltà nel rimborso dei debiti’ -, l’allarme riguardante le clausole vessatorie fa riferimento, in primo luogo, ai prestiti personali.
Nella stipula di questi ultimi, infatti, si vengono a verificare situazioni come le penali eccessive previste in caso di mancato pagamento del totale - che possono arrivare al 33 per cento della somma -, ma anche quelle riguardanti singole rate. Alcune clausole prevedono, poi, un limite di due anni per esercitare il reclamo, altre che questo avvenga in sedi diverse da quella del consumatore. Addirittura viene prevista, in alcuni casi, l’interruzione del contratto dopo due mancati pagamenti con la restituzione del capitale, interessi ed eventuali spese sostenute.
Insomma, una situazione a cui prestare attenzione, ed alla quale può porre rimedio solamente il giudice, il cui giudizio, infatti, può rendere nulli gli effetti di tali clausole anche in futuro, impedendo agli istituti di credito di riutilizzarle all’interno di nuovi contratti.
di Matteo Aldamonte
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Interessante articolo! Ma con i tempi della giustizia italiana, se si richiede l’intervento di un giudice si rischia di andare alle calende greche… non credi?