Il generarsi di un debito, può portare a situazioni anche spiacevoli, dovute all’impossibilità od alla mancata volontà di pagare. Ciò si verifica soprattutto nel caso di cambiali e di assegni per i quali, al momento dell’incasso, si scopre che la cifra spettante non è presente sul conto di riferimento.
In entrambe le situazioni, il creditore fa sì che il mancato pagatore venga sottoposto alla levata del protesto, ed alla susseguente iscrizione nel Registro informatico dei protesti. Tali eventualità, portano sempre ad un rifiuto da parte della banca, nella concessione di mutui e finanziamenti.
Il protesto è un atto pubblico, compiuto da un Notaio o da un ufficiale giudiziario, che attesta l’avvenuta presentazione della cambiale e il rifiuto da accettazione o di pagamento.
Il notaio si presenta al domicilio del trattario del Vaglia e chiede il pagamento. Se l’obbligato si rifiuta vengono scritti i motivi del rifiuto sulla cambiale e formalizza il Protesto.
Vista la definizione di ‘protesto’, è facile rendersi conto di come l’impossibilità nell’accedere a mutui e prestiti rappresenti una limitazione particolarmente importante per qualsiasi cittadino. Ecco perchè, dal 2000, è possibile, una volta regolarizzato il pagamento, essere cancellati dal Registro informatico dei protesti.
Come avviene questo? Se il pagamento viene effettuato entro un anno dalla levata del protesto, basta inviare un’istanza di cancellazione, indirizzata all’Ufficio Protesti, attivo all’interno della Camera di Commercio operante nel comune di competenza.
Basteranno venti giorni, nel caso di accoglimento della domanda presentata, per poter risultare immediatamente cancellati dal Registro informatico dei protesti.
Nel caso in cui, invece, il ripianamento del debito dovesse avvenire oltre l’anno, invece, parleremo di ‘riabilitazione’. Questa andrà richiesta non più alla Camera di Commercio, bensì al Presidente del Tribunale, il quale è dotato di adeguati poteri per disporre in merito.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, pur parlando di ‘riabilitazione’, ed ammesso che il debitore non abbia altri protesti sulle spalle, il parere positivo del Presidente del Tribunale porterà all’immediata cancellazione.
di Matteo Aldamonte
Versione Stampabile:
Stampa questo articolo
Un po' di silenzio! Perché non lasci un commento?