La settimana scorsa, attraverso apposito emendamento, la commissione Lavoro del Senato ha portato ad una rivisitazione dei criteri di accesso alla Moratoria sui mutui nel nostro paese. Di fatto i criteri sono stati “ammorbiditi”, allargato il numero di casistiche entro le quali è possibile ottenere la sospensione delle rate mensili e dunque maggiori garanzie per i (tanti) lavoratori precari presenti nella penisola.

La misura, che ridefinisce gli articoli della Finanziaria 2008, punta infatti ad “incrementare le possibilità di accesso alla sospensione delle rate, specie in un periodo di crisi occupazionale come l’attuale, estendendo gli strumenti di tutela anche ai lavoratori precari”.

Richiedere - gratuitamente e senza alcuna commissione da corrispondere all’istituto di credito - la sospensione delle rate, sarà possibile anche per chi cessa un contratto lavorativo di natura subordinata ed a tempo determinato.  Ma non finisce qui, poiché le nuove norme prevedono che la sospensione delle rate del mutuo possa essere richiesta in tre casi, avvenuti necessariamente entro i tre anni precedenti:

  • cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, che non sia avvenuta per risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o dimissioni del lavoratore
  • cessazione di rapporti non subordinati di natura coordinata e continuativa, ad eccezione sempre delle risoluzioni consensuali, di recesso del datore per giusta causa o dimissioni del lavoratore
  • morte, il riconoscimento di handicap grave o l’invalidità civile non inferiore all’80%

Nell’emendamento, inoltre, è previsto che possano accedere alla Moratoria anche i titolari di mutui oggetto di cartolarizzazioni, per quelli erogati per portabilità tramite surroga e per quelli che sono già stati sospesi, ma entro un limite complessivo di 18 mesi.

Secondo la normativa, tuttavia, la sospensione non può essere richiesta in precisi casi. In primis, per quei mutui in cui si ravvisa un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni consecutivi, quelli in cui il richiedente fruisce già di agevolazioni pubbliche o quelli in cui c’è già un’assicurazione a garanzia degli eventi che consentono l’ammissibilità, come appunto la perdita del lavoro.


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