Gran parte dei mutui (praticamente tutti) stipulati ad oggi, con il mercato che sta vivendo una situazione positiva in relazione ai valori minimi dei tassi, sono da definirsi ‘mutui ipotecari’, ovvero mutui assistiti da un’ipoteca. Vediamo, quindi, cosa si intende con questo termine, sempre più ricorrente nella vita di ogni giorno.

L’ipoteca è un diritto di garanzia, che attribuisce al creditore, in definitiva, la facoltà di produrre l’espropriazione del bene e la sua vendita forzata. Essa si accorda allo stesso creditore ‘ai danni’ di un bene immobile o di un mobile registrato, senza che il debitore-proprietario del bene, che costituisce la garanzia, ne perda il possesso.

Nel diritto civile, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile.

Le tipologie di Ipoteca principali, comunque, sono tre e sono definibili differentemente tra loro:

  • Ipoteca Volontaria
    Basata su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra, oppure su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.
  • Ipoteca Giudiziale
    Può sorgere basandosi su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente, su un decreto ingiuntivo reso esecutivo, su lodi arbitrali resi esecutivi e su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.
  • Ipoteca Legale
    A differenza delle prime due, può essere iscritta anche contro il volere del debitore: infatti è ordinata da un giudice o comunque da un ente avente forza legale.

Nel complesso, comunque, l’iscrizione avviene sotto parere positivo del creditore, e tramite l’iscrizione nei registri immobiliari. L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che ad istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza.

In conclusione, è possibile estinguere l’ipoteca con la cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione, tuttavia, occorre un titolo tra l’estinzione dell’obbligazione garantita, la rinuncia espressa del creditore, la vendita forzata del bene, il perimento dello stesso, lo scadere del termine ventennale.

di Matteo Aldamonte


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